Basi Normative


Normativa di riferimento del Welfare Aziendale

Il Welfare Aziendale ha vissuto un forte mutamento negli ultimi anni, grazie anche ad un nuovo impulso dato dalle leggi che hanno agevolato questo incredibile sviluppo. Il quadro normativo del Welfare Aziendale fa particolare riferimento al TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 51 e art. 100. Le successive leggi hanno poi modificato parzialmente il Welfare aziendale, definendolo così come lo conosciamo oggi: Leggi di Stabilità e Bilancio 2016, 2017 e 2018. Inoltre, le circolari e le risoluzioni dell 'Agenzia delle Entrate, con l'interpretazione delle norme, forniscono indicazioni e chiarimenti utili in merito all’applicazione delle leggi in materia. Le più significative sono: circolare 28/E del 2016, Risoluzione 55/E del 25/09 2020).

Welfare Aziendale, gli aspetti principali

  • Grazie alle odierne normative, le aziende hanno la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le spese destinate al Welfare aziendale, derogando il limite del 5x1000 del costo del lavoro.
  • I Voucher, hanno un valore massimo di 258,23€ se utilizzati come fringe benefit (es. buoni spesa e carburante); al contrario, non sono previsti limiti per altre categorie di servizi, come la scuola o altri servizi ludici-ricreativi (viaggi, hotel, corsi, attività sportive, attività culturali).
  • Benefit e Servizi previsti dal Welfare aziendale sono destinati sia ai dipendenti che ai loro familiari (in base all’art.11 del TUIR: il coniuge, anche separato ma non legalmente (anche i partner da unioni civili), i figli, inclusi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).
  • Tra i Benefit e i Servizi sono previsti inoltre: l'assistenza sanitaria, la previdenza complementare, i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, servizio di baby-sitting, la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, borse di studio, i servizi di supporto ai Caregiver per l'assistenza dei familiari anziani e/o non autosufficienti, il trasporto pubblico e per la mobilità in generale.
  • Gli stessi possono essere erogati ai dipendenti, direttamente dal datore di lavoro o tramite un provider, con gestione in outsourcing del Piano di Welfare aziendale. E’ assolutamente vietata infine, l'erogazione diretta di somme di denaro dall'azienda al dipendente.
  • Per quanto riguarda il Premio di Produttività (o di Risultato), esso è legato ai risultati aziendali e nella fattispecie, agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione delle imprese italiane. E’ trasformabile in Welfare aziendale solo previa definizione di un regolamento da stilare in accordo con i dipendenti.
  • Il valore massimo dei redditi di lavoro dipendente che possono ottenere la completa detassazione dei premi di risultato è di 80.000€; il valore massimo del premio erogabile mediante PdR è invece pari a 3.000 €.
  • In caso di accordi vincolanti per l’impresa (quindi contratti nazionali, regolamenti aziendali negoziati tra l'impresa e i sindacati o i dipendenti, accordi territoriali o interconfederali), è possibile per l’impresa stessa dedurre totalmente i servizi di Welfare aziendale dal reddito aziendale. Il welfare aziendale denominato “Puro” può essere applicato anche con una finalità premiale per l'azienda e gode di piena deducibilità fiscale.

Finanziare un Piano di Welfare Aziendale

Esistono piani di finanziamento per il Welfare Aziendale, attuabili attraverso contributi di varia natura:

  • Welfare derivante da CCNL: una tipologia di erogazione prevista dal CCNL, obbligatoria per l'azienda e con ammontare definito nel CCNL stesso. I CCNL che prevedono contributi obbligatori sono: metalmeccanici, metalmeccanici unionmeccanica/confapi; orafi, argentieri, gioiellieri; telecomunicazioni; pubblici esercizi; il contratto collettivo provinciale applicato all’ industria conciaria.
  • Contributo Welfare unilaterale: erogazione effettuata a discrezione dell'azienda, che ne definisce modalità e importo.
  • Conversione premio di risultato (PdR): in questo caso, è il dipendente che, a sua discrezione decide di destinare il suo PdR, totalmente o parzialmente, per l'acquisto di beni e servizi di Welfare Aziendale. Questa tipologia contributiva, prevede l’applicazione di precedente accordo sindacale con RSU/RSA aziendali, o in loro assenza con i sindacati di categoria, o direttamente con i dipendenti. L’opzione di conversione deve prevedere espressamente la possibilità di convertire il premio su scelta dei lavoratori, in conformità all'eventuale regolamento attuativo.

L’azienda ha la possibilità di cumulare le tipologie contributive appena illustrate, per finanziare il Piano di Welfare Aziendale.

Grazie alla piattaforma IDEAWELFARE, questi processi possono essere gestiti in tutta sicurezza in outsourcing, per una maggiore comodità ed efficacia.